Skip to content

‘A’

come Avvocato

Blog di aggiornamento giuridico

Semplice e chiaro

Curato da professionisti

‘A’

come Avvocato

Blog di notizie forensi

Analizzate da professionisti

Spiegate in modo chiaro.

PIOGGE E DANNI DA ALLAGAMENTO: IL COMUNE E’ RESPONSABILE

Un breve approfondimento sulla natura della responsabilità da cose in custodia e sul riparto dell’onere probatorio tra danneggiato e soggetto custode del bene

Assistiamo spesso a violenti nubifragi che trasformano le strade in fiumi con gravi danni per imprese, locali pubblici e abitazioni. Ma chi risponde dei danni causati dagli allagamenti?

Se i danni sono stati causati da una scorretta o assente manutenzione delle strade e della rete fognaria pubblica, allora il responsabile è l’ente pubblico che ha in custodia il bene e dunque, il Comune.

La norma di riferimento è l’art. 2051 del codice civile, ai sensi del quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 

Recentemente, la Suprema Corte ha avuto l’occasione di tornare ad esprimersi sulla natura giuridica della responsabilità da cose in custodia confermandone la natura oggettiva (Cass., Sez. Unite, ord. 30 giugno 2022, n. 20943). Ciò sta a significare, che il soggetto custode, proprio in forza di tale sua qualità, risponde sempre dei danni cagionati dalla cosa in custodia, anche se tali danni non sono riconducibili ad un suo specifico comportamento colposo.

Il danneggiato è gravato soltanto dall’onere di dimostrare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso, mentre grava sul soggetto custode fornire la prova del “caso fortuito” ossia dimostrare i danni sono stati causati da un evento esterno alla propria sfera di controllo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità ed idoneo ad interrompere quel nesso causale, non essendo sufficiente dimostrare di aver operato con perizia, diligenza e prudenza. 

Considerata ormai la frequenza con cui forti piogge e alluvioni si verificano, la giurisprudenza ha statuito che l’eccezionalità delle piogge può configurare caso fortuito solo quando costituisce una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Si riporta brevemente sul punto una recente pronuncia di legittimità: “… una pioggia di particolare forza e intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l’esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilità proprio del soggetto che invoca l’esimente in questione, come in caso di rottura, per carenza di manutenzione, della rete fognaria” (Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2019 n. 31066, vedasi ancheCass. civ., 24 marzo 2016, n. 5877, cit.; Cass. civ. sez. VI, ord. 28 luglio 2017, n. 18856).

Deve, altresì, precisarsi che l’ente pubblico è responsabile anche se la manutenzione e la gestione della rete fognaria è affidata a società esterne. La decisione dell’ente comunale di avvalersi di società private per l’espletamento di tali attività ha rilevanza solo nei rapporti interni tra l’appaltatore del servizio e l’ente pubblico. Quest’ultimo deve, infatti, continuare ad esercitare sull’opera l’opportuna vigilanza e i necessari controlli, salvo l’ipotesi in cui in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla cosa (sul tema, Tribunale di Milano, sent. 1 dicembre 2016, n. 13293; Tribunale di Palermo, 20 giugno 2014 n. 3423).