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TESTAMENTO OLOGRAFO: I REQUISITI PER LA SUA VALIDITA’

Il testamento olografo è la più semplice forma testamentaria poiché non richiede la presenza di testimoni né l’intervento di un Notaio. Affinché sia valido deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore, pena la nullità dell’atto.

Il testamento è un negozio unilaterale non recettizio, revocabile, col quale un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere “dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.). Esso potrà contenere l’istituzione di uno o più eredi, l’attribuzione di legati ovvero disposizioni prive del carattere della patrimonialità quali, a titolo esemplificativo, il riconoscimento di un figlio, la volontà di cremazione, la designazione di un esecutore testamentario.
Nel devolvere i propri beni, il de cuius è vincolato al rispetto delle quote che la legge riserva ai cd. legittimari, ossia il coniuge o il partner dell’unione civile, i figli e i loro discendenti o se mancano figli, gli ascendenti.
Affinché il testamento sia valido, è necessario che le ultime volontà del de cuius siano espresse in una delle forme previste dalla legge. Le principali forme di testamento ammesse sono: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.

La forma più semplice di testamento è quella olografa (artt. 602 c.c.), in quanto non è necessario l’intervento di un Notaio né la presenza di testimoni, ma richiede solamente tre requisiti: l’autografia, la data, la sottoscrizione.

AUTOGRAFIA: la scheda testamentaria deve essere interamente scritta di pugno dal testatore. Non sono ammesse parti scritte a macchina o a computer, né scritte da terze persone, pena la nullità dell’atto. È valido il testamento olografo se la mano del de cuius è guidata da un terzo? Per il Supremo Consesso, non sussiste il requisito dell’autografia se il testatore ricorre ad un’altra persona che sostiene o guida la propria mano, “a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la mano guidata sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del terzo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo” (Cass. civ., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5505). É ammesso l’utilizzo dello stampatello? Il testamento scritto con caratteri in stampatello è valido “purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato”. Precisano, inoltre, i Giudici che l’utilizzo dello stampatello deve ritenersi ammissibile non solo ove il testatore avesse l’abitudine di scrivere in questo modo ma anche quando il de cuius non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, posto che “l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato” non rientrano fra i requisiti formali richiesti dall’art. 602 c.c. (Cass. civ., sez. II, ord. 31 dicembre 2021, n. 42124; Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2018, n. 31457).

DATA: la scheda testamentaria deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui è stata scritta. La data può essere apposta “al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio” (Cass. civ., sez. VI, 21 maggio 2020, n. 9364). Non è richiesta l’indicazione dell’ora. L’apposizione della data assolve ad una duplice funzione: serve ad accertare che il testatore fosse capace di intendere e di volere nel giorno in cui testamento fu vergato e consente, nel caso in cui un soggetto abbia formato due o più testamenti, di individuare la scheda testamentaria posteriore che revoca le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori. E se manca la data? L’omessa o incompleta indicazione della data comporta l’annullabilità del testamento ex art. 606 c.c. L’azione dovrà essere esercitata entro il termine di 5 anni, che decorrono dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie. Qualora, invece, la data sia stata apposta da un terzo, il testamento dovrà ritenersi nullo, poiché in tal caso viene meno l’autografia dell’atto stesso (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27414).

SOTTOSCRIZIONE: consiste nell’apposizione da parte del testatore del proprio nome e cognome. L’assenza della sottoscrizione determina la nullità dell’atto. La firma può essere costituita anche da uno pseudonimo o vezzeggiativo, purché designi con certezza la persona del testatore. La sottoscrizione “ha una funzione perfezionativa, in quanto il sottoscrivere un atto è un indice della definitività della dichiarazione” (Cass. civ., sez. II, ord. 6 aprile 2023, n. 9472; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2017, n. 18616). La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni. Nel caso in cui la firma del testatore “si trovasse in mezzo alle disposizioni, potrà ritenersi valida quella parte del testamento che la precede, purché possa ritenersi, secondo le circostanze, che essa chiudeva il testamento, altrimenti tutto il testamento sarà nullo” (Cass. civ., 6 aprile 2023, n. 9472, cit.).