Il gestore di una struttura meccanizzata a pagamento ha l’obbligo di restituire il veicolo nello stato in cui è stato consegnato e, in caso di danneggiamento o furto, è tenuto a risarcire il danno subito dal proprietario. Non è sufficiente ad escludere la responsabilità l’apposizione di cartelli all’interno dell’area di parcheggio o la predisposizione di clausole sul biglietto ritirato all’ingresso poiché non approvate per iscritto ex art. 1341 c.c.
Il contratto di posteggio rientra fra quei contratti a rapida conclusione stipulato per facta concludentia ossia attraverso l’immissione materiale dell’autovettura in un’area destinata a parcheggio, alla quale si accede attraverso sistemi automatizzati di pagamento. Si tratta di un contratto atipico ex art. 1322 co. 2 c.c., ma ormai definito da tempo dalla giurisprudenza come socialmente tipico, in ragione della sua concreta diffusione (Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863).
L’orientamento maggioritario ritiene che il contratto in oggetto debba essere inquadrato, ai fini della sua disciplina, “nello schema generale del contratto di deposito”, il quale “comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato” (Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 1989, n. 5546; Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8615, più recentemente Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863, Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837). Pertanto, il gestore del posteggio non si limita a mettere a disposizione l’area di sosta, ma deve garantire la custodia del veicolo osservando la diligenza del bonus pater familias conformemente a quanto statuito dall’art. 1768 c.c.
Recentemente, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del contratto di parcheggio a pagamento (Cass. civ., sez. II, ord. 27 giugno 2023, n. 18277) confermando l’esistenza di un obbligo di custodia in capo al gestore dell’area di sosta, con conseguente responsabilità del depositario in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione del bene ai sensi dell’art. 1218 c.c..
Cosa dice la giurisprudenza a proposito di risarcimento in caso di furto veicolo in un parcheggio
Nella vicenda de qua, la società Alfa conveniva innanzi al Tribunale di Mantova la società Beta, gestore del parcheggio aeroportuale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto dell’automobile presso il posteggio gestito dalla società convenuta. Il Giudice di prime cure qualificava il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia e pertanto, rigettava la domanda. Respinto il gravame, la società Alfa ricorreva in Cassazione. La ricorrente lamentava che il giudice d’appello aveva sussunto erroneamente “il contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell’ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell’obbligo di custodia, anziché entro la fattispecie di deposito, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, proprio con riferimento ai parcheggi dell’aeroporto di (omissis), avrebbe ritenuto che le modalità di conclusione del contratto ingenerassero nell’automobilista l’affidamento sull’obbligo di custodia del mezzo; […] L’unica ipotesi di parcheggio senza custodia sarebbe prevista per legge e riguarderebbe le aree pubbliche comunali di cui al D. Lgs 30.4.1992, n. 285, comma 1, lettera f)”.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Gli Ermellini, cassando la sentenza di appello, ritengono innegabile che “l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021)”.
Non solo: nella sentenza in commento, i giudici di Piazza Cavour precisano che l’apposizione di cartelli all’interno dell’area di parcheggio che escludono la custodia del bene ovvero la predisposizione di analoghe clausole sul biglietto ritirato all’ingresso del posteggio, non sono sufficienti ad escludere la responsabilità del gestore in caso di furto o danni al veicolo. Siffatte clausole devono considerarsi vessatorie e dunque, inefficaci se non approvate specificatamente per iscritto ex art. 1341 c.c. Secondo la Corte, è necessario che tale esonero sia comunicato “in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto”, quando l’utente ha ancora “la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta”.