Breve illustrazione dei presupposti e dei limiti di pignorabilità della prima casa
L’Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare la prima casa del debitore in determinate circostanze, sebbene vi siano alcune importanti limitazioni.
Sul punto, è rilevante il Decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973 n. 602, così come modificato dal D.L. 69/2013 e successive modifiche, rubricato “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
In particolare, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett a) “ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso […], e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
Tale disposizione, dunque, regola e limita l’azione esecutiva dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo per l’Erario il divieto di espropriazione dell’abitazione principale del debitore. Si tratta di un divieto che opera in presenza di quattro condizioni:
- Deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà del debitore;
- L’immobile oggetto di pignoramento deve avere destinazione catastale abitativa;
- L’immobile non deve essere una casa di lusso, né appartenere alle categorie A/8 (ville) o A/9 (castelli);
- L’immobile deve essere il luogo in cui il debitore vi risiede anagraficamente.
Di contro, fuori dai predetti casi, l’agente della riscossione può pignorare la prima casa quando sussiste:
- Pluralità di immobili: il debitore deve possedere più di un immobile. Se la prima casa è l’unico immobile di proprietà, non è pignorabile, se sussistono le condizioni di cui sopra.
- Debito erariale superiore a 120.000 euro: L’importo del debito verso l’Agenzia delle Entrate deve superare 120.000 euro. In questi casi, l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e se sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione della stessa senza che il debito si sia estinto (art. 76, comma 1, lett. b), DPR 602/1973).
- Valore complessivo degli immobili superiore a 120.000 euro: Il valore complessivo degli immobili posseduti dal debitore deve superare 120.000 euro. Infatti, ai sensi dell’art. 76, comma 2, DPR 602/1973, l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se “il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1”.
- Mancanza di altri beni pignorabili: L’Agenzia delle Entrate deve aver esperito infruttuosamente il pignoramento di altri beni del debitore.