La riforma Cartabia ha introdotto un nuovo rito uniforme e generalizzato per le persone e le famiglie, che si applica anche ai casi di separazione e divorzio giudiziale. Tra le principali novità rispetto al procedimento previgente, troviamo l’eliminazione della struttura bifasica del giudizio, l’obbligo di presentare tutte le difese sin dall’inizio, l’introduzione di memorie difensive prima dell’udienza di comparizione, la necessità di depositare un piano genitoriale, la proponibilità congiunta delle domande di separazione e divorzio.
Il d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto nel libro II del codice di rito un nuovo titolo VI-bis dedicato alla disciplina di un nuovo rito unico per tutti i procedimenti (contenziosi) aventi ad oggetto lo stato delle persone, i minorenni e le famiglie.
Ambito di applicazione Ai sensi dell’art. 473-bis c.p.c., le nuove disposizioni si applicano, in via generale, ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE.
Composizione organo giudicante Il Tribunale giudica in composizione collegiale, ma la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio (art. 473-bis.1 c.p.c.).
Competenza territoriale Per i procedimenti che coinvolgono minori, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Tale nozione è intesa, dalla giurisprudenza ormai consolidata, come “il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione” (Cass. civ., S.U., 19 aprile 2021, n. 10243). Se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore e non è trascorso un anno, il tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473-bis.11 c.p.c.). In mancanza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore ovvero, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica (art. 473-bis.47 c.p.c.).
Forma della domanda introduttiva L’art. 473-bis.12 c.p.c. stabilisce la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e per gli altri procedimenti familiari. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la determinazione dell’oggetto della domanda;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Nel ricorso occorre, altresì, indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Se nell’atto introduttivo sono presenti domande di contributo economico o se vi sono figli minori, è necessario depositare anche i seguenti documenti:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Piano genitoriale Se vi sono figli minori, al ricorso è necessario allegare il cd. piano genitoriale che deve indicare “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute” (ult. comma art. 473-bis.12 c.p.c.). Le informazioni contenute nel piano consentono al Giudice di individuare dettagliatamente all’interno dei provvedimenti che è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse dei minori, costruite su “misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle abitudini consolidate della prole. Il piano genitoriale, tuttavia, non può risolversi in un resoconto astratto e meramente formale delle attività dei figli minori, bensì deve evidenziare un progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Il Giudice può anche formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quello già allegato dalle parti, pur potendosene discostare in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone. Il piano genitoriale proposto dal Giudice e accettato dalle parti ove non venisse rispettato, costituisce un autonomo comportamento sanzionabile con le misure previste dall’art. 473-bis.39 c.p.c. e cioè:
- ammonizione del genitore inadempiente;
- individuazione ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e costituzione del convenuto L’art. 473-bis.14 c.p.c. stabilisce che il Presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore almeno sessanta giorni liberi prima dell’udienza. Se la notifica deve essere effettuata all’estero, l’udienza deve essere fissata entro centoventi giorni dal deposito del ricorso e tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza devono intercorrere almeno novanta giorni liberi. Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal Giudice depositando una comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli art. 167 e 473-bis.12 secondo, terzo e quarto comma.
Provvedimenti indifferibili del Giudice ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. La norma citata consente in presenza di un “pregiudizio imminente ed irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”, l’emissione di un decreto inaudita altera parte “nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti”. Con il medesimo decreto il Giudice fissa nei successivi quindici giorni, l’udienza per conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto, assegnando all’istante un termine per la notifica alla controparte. La norma de qua è strutturata sulla falsariga dell’art. 669-sexies c.p.c. e consente un’anticipazione dei provvedimenti provvisori, adottabili dal giudice in prima udienza ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c., al fine di scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, assolutamente eccezionali, nel tempo che intercorre tra il deposito del ricorso e l’udienza di comparizione, come ad esempio, la sottrazione di un minore o una situazione di assoluta indigenza della parte richiedente che rende improcrastinabile la fissazione, seppur provvisoria, di un contributo al mantenimento.
Le “ulteriori difese” ai sensi dell’art. 473-bis.17 c.p.c. Come nel procedimento ordinario di cognizione, anche nel rito di famiglia, l’ulteriore attività difensiva delle parti viene anticipata rispetto alla prima udienza. Il legislatore, infatti, ha fissato dei termini perentori entro i quali le parti potranno depositare ulteriori memorie:
- Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare una memoria con la quale prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché a pena di decadenza modificare o precisare le domanda e le conclusioni già formulate, proporre le domanda e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e documenti;
- Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria;
- Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare un’ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella memoria di cui al secondo comma.
Udienza di prima comparizione e istruzione della causa (artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c.) All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contradditorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.c. e nella liquidazione delle spese. All’udienza il giudice sente i coniugi, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori e tenta la conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori, e assunte ove occorra sommarie informazioni, pronuncia con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Con l’ordinanza il Giudice provvede anche sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’ammissione dei mezzi di prova.
I provvedimenti temporanei e urgenti e il loro reclamo L’ordinanza con la quale il Giudice dà i provvedimenti temporanei e urgenti costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia costituita con un altro provvedimento. I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal giudice in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. In ogni caso, contro i provvedimenti temporanei e urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello. Il reclamo è ammesso anche contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali modifiche alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere presentato entro un termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza, dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Il collegio, garantito il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, pronuncia un’ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e decide sulle spese. Se necessario per la decisione, può raccogliere informazioni sommarie. L’ordinanza è immediatamente esecutiva. Nei casi previsti dal secondo comma, è ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
La fase decisoria (art. 473-bis 28 c.p.c.) Esaurita l’istruzione, il giudice fissa l’udienza per la rimessione della causa in decisione ed assegna alle parti i seguenti termini:
- non più di sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito delle note scritte per precisare le conclusioni;
- non più di trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- non più di quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
All’udienza, la causa viene rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza viene depositata entro i successivi sessanta giorni.
L’appello L’art. 473-bis.30 c.p.c. stabilisce che l’appello si propone tramite ricorso, contenente le informazioni previste dall’articolo 342 c.p.c. Il presidente della Corte di Appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore, fissa l’udienza e il termine entro il quale l’appellante dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato. Il presidente acquisisce d’ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata richiesta dall’articolo 473 -bis. 12, terzo comma. L’appellato si costituisce depositando la comparsa di costituzione almeno trenta giorni prima dell’udienza. Nella stessa comparsa, l’appellato può proporre appello incidentale, a pena di decadenza. L’appellante ha la possibilità di depositare una memoria di replica nel termine di venti giorni prima dell’udienza, mentre l’appellato può replicare con una memoria da depositare entro dieci giorni prima dell’udienza. All’udienza, il giudice incaricato riferisce oralmente sulla causa e, dopo la discussione, il collegio, se non ravvisa la necessità di compiere attività istruttoria, trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può concedere un termine per il deposito di note difensive e rinviare la causa a un’altra udienza. La sentenza viene depositata entro sessanta giorni successivi all’udienza.
Cumulo delle domande di separazione e divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.) Altra importante novità introdotta dalla riforma Cartabia riguarda la possibilità per la parte di presentare, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. È bene precisare che il giudice non potrà pronunciarsi contestualmente su entrambe le domande. La domanda di divorzio diverrà procedibile solo dopo il verificarsi delle seguenti condizioni:
- sia passata in giudicato la sentenza di separazione dei coniugi. È sufficiente anche la sentenza “parziale” di separazione sullo status emessa dopo la prima udienza;
- siano trascorsi almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale, o dodici mesi, in caso di separazione giudiziale, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore. Purché durante questo periodo i coniugi non si siano riconciliati.