La Corte (omissis).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Cris Mar società immobiliare S.r.l. conveniva in giudizio P. D. chiedendone la condanna al rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo ritenuto occupato senza titolo dalla convenuta.
L’immobile era stato acquistato il 3 agosto 2006 dal proprio convivente R.R. che lo aveva già rilasciato. La convenuta opponeva l’inammissibilità della domanda perché lesiva dei diritti delle figlie minori, avute dal convivente, che abitavano con lei l’immobile e rilevava che non era stata disposta la notifica della domanda al p.m. ex L. n. 54 del 2006. Chiedeva la sospensione del
procedimento in pendenza di giudizio davanti al Tribunale per i minorenni e nel merito affermava che la vendita era inefficace nei suoi confronti essendo stata accolta azione revocatoria da lei proposta.
Infine evidenziava che il Tribunale per i minorenni aveva accolto la sua domanda di assegnazione della casa familiare in qualità di collocataria delle figlie minori. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di rilascio ritenendo che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non fosse opponibile a terzi perché non trascritto e comunque successivo di due anni al trasferimento della proprietà del bene. Sull’appello della convenuta la Corte d’Appello ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti affermazioni:
– l’azione proposta è sottoposta al rito ordinario. Ne consegue l’insussistenza di alcuna invalidità e lesione del contraddittorio;
– il fatto che nel rogito d’acquisto sia scritto che l’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova non sta ad indicare che fosse accettata da parte
dell’acquirente l’occupazione di terzi;
– il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile all’acquirente perché l’immobile è stato acquistato anteriormente al predetto provvedimento in quanto la vendita è datata 3 agosto 2006 ed il provvedimento di assegnazione è del 15 novembre 2007.
Il procedimento per rilascio è stato introdotto con ricorso depositato il 26 novembre 2006 ovvero anch’esso anteriormente al provvedimento di assegnazione in questione. In conclusione l’alloggio è stato venduto in data antecedente di circa tre mesi alla proposizione del ricorso per l’affidamento dei minori e l’assegnazione dell’immobile come casa familiare; non è infine contestato che il provvedimento di assegnazione non fu trascritto. Non è applicabile alla specie né lo statuto della locazione né quello del comodato. Manca a tale ultimo riguardo la prova che il R. abbia rilasciato l’alloggio prima di averlo venduto, in quanto nell’ipotesi contraria egli non aveva titolo per lasciarlo in comodato alla convivente. L’onere della prova al riguardo era in capo alla M.
Infine quanto alla consapevolezza dell’acquirente dell’occupazione dell’alloggio non rileva secondo la Corte d’Appello che la legale del R. fosse socia della Cris.Mar, né che sua figlia ne fosse l’amministratrice dal momento che queste circostanze non determinano univocamente la conoscenza dell’occupazione dell’immobile.