Contratto preliminare – Preliminare di vendita – Consegna della cosa prima del contratto definitivo – Anticipazione dell’effetto traslativo – Esclusione – Contratto di comodato collegato al preliminare – Configurabilità – Conseguenze – Posizione del promissario acquirente – Possessore ad usucapionem – Esclusione – Detentore qualificato – Sussistenza. (c.c. artt. 1141 comma 2, 1158, 1351)
Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c